Il 7 marzo 2001 è entrato in vigore il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le impres
- Controllo del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): il controllo avviene sempre d'ufficio e in tempo reale.
- Controllo del documento sulla tracciabilità dei flussi finanziari: il controllo avviene sempre d'ufficio.
Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normativi
DURC:
- Trattasi di un certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
- La regolarità contributiva oggetto del Documento Unico di Regolarità Contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture. Il DURC è rilasciato da INPS, INAIL, Casse Edili ed altri enti in possesso dei requisiti precisati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Tutte le PA sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, sia nella fase di gara che in quella successiva.
Documento sulla tracciabilità dei flussi finanziari
Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali, ovvero: utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del CIG e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 3/2003, del CUP.
Questa sezione è dedicata alle informazioni relative alla disciplina ed alle modalità di esercizio dell’istituto dell’accesso civico, introdotto dall’art.5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
L’istituto si configura quale strumento a disposizione del cittadino nel caso in cui nella sezione della home page denominata “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale non risultino presenti quei documenti, informazioni e dati che, ai sensi del suddetto decreto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare.
L'accesso civico è, quindi, il diritto, esercitabile da chiunque, di richiedere la pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati che le Pubbliche Amministrazioni abbiano omesso di pubblicare sul proprio sito pur avendone l'obbligo.
La relativa richiesta può essere redatta sull’apposito modulo editabile disponibile nella sezione "Altri Contenuti" nell' "Amministrazione Trasparente" presente in questo sito web, oppure nel formato Microsoft Office Word, qui di seguito allegato.